Esclude che la conflittualità tra i coniugi possa rappresentare motivo di ostacolo all'affidamento condiviso.
Omette di assegnare l'abitazione familiare, di comproprietà, posto che
entrambi i coniugi avevano iniziato un rapporto di convivenza.Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
__________
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
dr Antonio Maiorana Presidente
dr Giovanni Dipietro Giudice
dr Francesco Distefano Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1303/03 R.G.Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
T.G. n. Acireale il (…) e res. in (…) via (…)
rappr.
e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio
dall’avv (…)presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
Attrice
CONTRO
G.G. n (…) il (…) e res.in (…) via (…)
rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del
giudizio dall’avv. (…) presso il cui studio è elettivamente domiciliato
.
Convenuto
Con l’intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all’esito dell’udienza del 10.10.06 sulle conclusioni precisate come in atti.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.2.2003 T.G. chiedeva a questo Tribunale la
pronuncia della sua separazione personale da. G.G..
Esponeva la
ricorrente che il matrimonio, celebrato con il rito concordatario il
29.6.87 e dal quale erano nate i figli M. (…88) M. (…90) e M. (…93) era
entrato in crisi a causa della condotta violenta e prevaricatrice del
marito, tanto da costringerla 28.12.2001 ad allontanarsi da casa
portando con sé i figli a P., dove si stabiliva; tornata nel mese di
agosto, decideva di ritrasferirsi a C. (precisamente in un abitazione
in V.) e dovendo sbrigare alcuni incombenti in P. lasciava
momentaneamente i due figli più piccoli al marito; tuttavia questi da
allora non aveva più inteso riconsegnaglieli.
Chiedeva quindi
di pronunciare la chiesta separazione con affidamento a sé dei minori
l’assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) ed un assegno di
mantenimento per sé (priva di reddito) e per i figli.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all’udienza presidenziale del 14.4.2003
il giudizio proseguiva nel merito.
Il
convenuto costituitosi in giudizio, chiedeva l’affidamento dei figli e
dichiarasi l’addebito della separazione alla moglie, esponendo che elle
in realtà intratteneva da tempo una relazione adulterina con altro
uomo; ciononostante egli aveva preferito pazientare, confidando nel
ristabilirsi della situazione ed essendo disposto anche a dimenticare
quanto avvenuto; a fronte di tali proposte riceveva però solo risate di
scherno (da qui il diverbio insorto il giorno di natale del 2001);
quindi la moglie il 28 dicembre dello stesso anno si a allontanava dal
domicilio recandosi a P. insieme all’amante e ai figli, senza dare
notizia alcuna; rientrata nel mese di agosto insieme ai figli, i due
più piccoli decidevano, ritrovati i loro affetti, di non tornare con la
madre.
Disposto (a seguito dell’udienza presidenziale del
14.4.03 ) ex art. 708 l’affidamento dei figli M. e M. al padre (con
l’assegnazione conseguente in suo favore della casa coniugale) ed un
assegno a carico del G. di €. 200,00 a titolo di concorso per il
mantenimento dell’altro figlio M. affidato alla madre, la causa rimessa
innanzi al g.i. veniva istruita mediante prova per testi e Ctu
psicologica.
Acquisiti i documenti offerti in produzione veniva
quindi rimessa al collegio che la decideva sulle conclusioni precisate
come in atti.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda di separazione è fondata.
Invero,
la separazione di fatto tra i coniugi, l’insuccesso del tentativo di
conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento
mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio
sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione
tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La
separazione medesima va peraltro addebita a colpa della ricorrente T.
essendo rimasto provato in giudizio che elle intratteneva da tempo una
relazione extraconiugale col suo attuale compagno (tale B.F., vicino di
casa) che il giorno 28 dicembre 2001 ha raggiunto a P., abbandonando
improvvisamente il domicilio domestico e portando con sé i figli
all’insaputa del marito.
La circostanza dell’esistenza di
siffatta relazione, oltre ad esser acclarata dal fatto stesso che
immediatamente dopo la separazione di fatto ella è andata a convivere
col B. (donde è evidente che non essendo intercorso alcun intervallo
temporale questa relazione già esisteva prima ed è stata la causa
scatenante della separazione), è rimasta confermata dalla deposizioni
resa dal figlio maggiore M. il quale appunto ha riferito del continuo
stato di tensione dei genitori causato proprio da tale situazione, e
poi sfociati nella lite del natale 2001 e successivo abbandono della
casa tre giorni dopo da parte della T..
In ogni caso poi già
l’abbandono del domicilio deve presumersi causa d’addebito ove non
emergano (come nella specie) elementi di fatto dai quali evincere che
in realtà l’intollerabilità della convivenza era maturata in epoca
precedente per fatto non ascrivibile a colpa e che quella condotta ne
costituisca solo l’effetto conseguente.
La circostanza poi che
il G. abbia avuto violente reazioni a fronte del comportamento della
moglie (come ha riferito sempre il figlio M.) non toglie rilievo al
fatto che pur configurando in sé siffatta condotta violenta violazione
di legge, cionondimento la causa originaria che ha reso intollerabile
la convivenza e dalla quale è in sostanza scaturita la crisi della
coppia rimane la violazione (continuata) dell’obbligo di fedeltà.
Per
ciò che concerne i figli minori (di anni 16 M. e 13 M., mentre M. è
ormai divenuto maggiorenne) essi vanno affidati ad entrambi i genitori
ai sensi del novellato art. 155 c.c.
L’affidamento condiviso
non può infatti o ritenersi precluso di per sé dalla mera
conflittualità esistente (come nel caso in esame) tra i coniugi, poiché
altrimenti avrebbe solo un applicazione residuale, coincidente con il
vecchio affidamento congiunto (e ciò anche considerato il fatto che
l’uno dei coniugi potrebbe strumentalmente innescare in via unilaterale
i conflitti al fine magari di orientare il decidente verso un
affidamento esclusivo).
Piuttosto nell’ipotesi di
conflittualità o comunque di opportunità di programmazione pur
nell’ambito dell’affidamento condiviso l’intervento del giudice
soccorrerà oltre a stabilire con quale dei genitori la prole debba
convivere,a disciplinare i diversi tempi di permanenza e la
“elasticità” o - viceversa - “rigidità” delle disposizioni impartite al
riguardo verrà graduata caso per caso sino anche a coincidere, per il
genitore non convivente, con il vecchio “diritto di visita”: ma con la
differenza in questo caso che verrà comunque conservato l’esercizio
della potestà e quindi il diritto ad aver voce in capitolo anche nei
rapporti con i terzi (ad esempio nell’ambito scolastico).
Inoltre proprio a causa della conflittualità esistente tra le parti è
opportuno prevedere l’esercizio separato della potestà, nel senso che
nei periodi di rispettiva permanenza ciascuno - disgiuntamente - e
quindi senza l’accordo interno dell’altro (o anche contro la sua
volontà) potrà effettuare le scelte di ordinaria amministrazione che
più riterrà opportune.
Ciò detto occorre ulteriormente
precisare che non può esser in ogni caso disposta l’assegnazione della
casa coniugale (di proprietà comune) a nessuna delle parti giacché ai
sensi del novellato art. 155 quater “il diritto al godimento della casa
coniugale viene meno nel caso che l’assegnatario …conviva more uxorio",
ed entrambi i coniugi, per come è pacifico, si trovano attualmente in
tale situazione di convivenza.
La lettera della norma non
lascia invero diverso spazio interpretativo vietando l’assegnazione con
un automatismo che prescinde da ogni eventuale valutazione del concreto
interesse dei minori, ritenendo evidentemente il legislatore che
l’ingresso di un terzo stravolga l’originario habitat familiare a
tutela del quale l’assegnazione medesima è preposta.
Va dunque
revocata l’assegnazione della casa coniugale già disposta in favore del
padre (affidatario dei due odierni figli minori dalla fase
presidenziale) con la conseguenza che per l’immobile di cui trattasi -
in comproprietà tra le parti - troverà applicazione l’ordinaria
disciplina civilistica, da far eventualmente valere in altra sede.
Circa i rispettivi tempi di rispettiva permanenza va rilevato che il
designato consulente dott.ssa V., con tre distinte relazione
succedutesi ad intervalli di tempo tali da consentite di monitorare la
situazione, con approfondita indagine ha accertato che sia M. che M.
(la quale peraltro data l’età si sposta autonomamente) desiderano un
riavvicinamento più intenso con la madre lasciando intuire di preferire
di andare a vivere con lei, anche per il non buon rapporto) che hanno
con la nuova compagna del padre (soprattutto M., ostile alla autorità,
a differenza di quello, più sereno, che intrattengono con il convivente
della madre).
Inoltre mentre la T. è casalinga il G. bracciante
agricolo è spesso fuori per lavoro con la conseguenza che i minori di
fatto rimangano affidati alle cura della conviventi o della zia. (e il
più piccolo M. ha anche avuto un pessimo andamento scolastico tanto da
perdere l’anno, benché la madre lo avesse iscritto ad un doposcuola
dove il G. però - genitore affidatario - non lo ha mai condotto).
Ed ancora si consideri che il CTU ha evidenziato il bisogno di tutti e
tre i fratelli di stare insieme - specie considerando l’attaccamento
del più piccolo agli altri due - e l’ormai maggiorenne M. vive
stabilmente per sua scelta con la madre (alla quale peraltro era stato
anche affidato).
Così stando le cose reputa opportuno il
Collegio che i due figli minori vivano prevalentemente con la madre ma
con ampi tempi di permanenza col padre, e cioè, in mancanza di diversi
accordi ogni martedì e giovedì pomeriggio; il primo e terzo week-end di
ogni mese dalle 14 del sabato alle 20 della domenica successiva; nonché
gli altri fine settimana alternando il sabato e la domenica;
continuativamente, per venti giorni nel periodo estivo; per sette
giorni, comprensivi ad anni alterni del Natale e del Capodanno, nel
periodo natalizio; per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Pasqua e del lunedì dell’Angelo, nel periodo pasquale; ad anni alterni
il giorno del compleanno e dell’onomastico.
Il resistente deve
contribuire al mantenimento degli stessi (il maggiorenne lavora ed è
economicamente indipendente) con il versamento di una somma
proporzionata alle sue condizioni economico-finanziarie (è bracciante
agricolo con entrate medie nette di circa di circa €. 1.000,00
mensili), che va determinata in 300,00 euro al mese (da rivalutarsi
annualmente), oltre al 50% delle spese straordinaria di natura
sanitaria e scolastica; e ciò con decorrenza dalla data di
pubblicazione della presente sentenza (rimando valevoli per il
pregresso i provvedimenti provvisori resi) .
Va ovviamente escluso il diritto della ricorrente all’assegno di mantenimento essendole stata addebitata la separazione.
Le spese processuali stante l’accoglimento della domanda di addebito
vanno poste a carico della T. e liquidate come in dispositivo (ferma
restando le spese di CTU a carico della parte che di volta in volta le
ha anticipate).
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi T.G. e G. G..
Addebita la separazione a carico dell’attrice T..
Affida ad entrambi i genitori i figli minori con l’esercizio separato della potestà nei periodi di rispettiva permanenza.
Dispone che gli stessi vivano con la madre e regolamenta i periodi di permanenza del padre come in parte motiva.
Revoca l’assegnazione della casa coniugale in favore del G. per le ragioni di cui in motivazione.
Pone
a carico del G. l’obbligo di corrispondere mensilmente alla moglie, a
titolo di contributo per il mantenimento dei due minori, un assegno
mensile di €. 300,00 (che dovrà essere automaticamente adeguato ogni
anno con riferimento agli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese
straordinaria di natura sanitaria e scolastica; e ciò con decorrenza
dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dall’attrice.
Condanna
la ricorrente T. al pagamento delle spese processuali che liquida in €.
1.600,00 per onorario ed €. 800,00 per diritti oltre iva e c.p.a..
Cosi deciso in Catania il 19.1.07
Il Giudice est Il Presidente