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notizie > sentenze > Affido condivisoTribunale Catania, decreto 14/01/2007
Rigetta la domanda di affidamento condiviso, sul presupposto del reiterato inadempimento agli obblighi di mantenimento.
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile----------- Procedimento ex art. 9, l. 898/1970. -----------
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
dr Antonio Maiorana Presidente
dr Giovanni Dipietro Giudice
dr Massimo Escher Giudice rel.
letti
gli atti del procedimento n. 1074/2006 R. Gen. e il ricorso depositato,
ex art. 155 ter c.c., da R.C., con il quale lo stesso ha chiesto che -
a modifica delle condizioni stabilite con la sentenza dell’1.04.2005 di
cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto
con M.C. - la figlia minore V. venga affidata condivisamente ad
entrambi i coniugi, con conseguente sostituzione, almeno parziale, del
regime di contribuzione indiretto con quello diretto;
sentite le parti all’ udienza camerale;
ritenuto che l’art. 155 cod. civ., come riformulato dalla legge
8.2.2006, n. 54 (disposizioni in materia di separazione dei coniugi e
affidamento condiviso), prevede che anche in caso di separazione
personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere
cura, educazione e istruzione da entrambi e che per realizzare detta
esigenza il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con
esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa,
valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino
affidati ad entrambi i genitori (salva la possibilità, in deroga a tale
principio, di disporre l’affidamento esclusivo all’uno o all’altro);
Ritenuto,
pertanto, che la regola è l’affidamento condiviso, mentre l’eccezione
(giustificata da validi motivi) è l’affidamento esclusivo ad uno solo
dei genitori;
Ritenuto che, tuttavia, nel caso di specie,
ricorrono quelle giustificate ragioni ostative all’affidamento del
minore anche al C., e ciò avuto esclusivo riferimento all’interesse
morale e materiale del minore;
ritenuto, infatti, che negli
ultimi sette anni dalla cessazione della convivenza e quindi dalla
comparazione dei coniugi innanzi al presidente nel giudizio di
separazione, il C. ha pervicacemente disatteso i provvedimenti
giudiziari con i quali era stato onerato del pagamento di una somma in
favore della C. a titolo di contributo per il mantenimento della minore
(da ultimo l’assegno era stato fissato dalla sentenza di divorzio in
euro 280,00);
Ritenuto che tale ostinata violazione degli
obblighi di mantenimento risulta confermata dalla sentenza con la
quale, il 24.5.2006, il tribunale Penale di Catania ha condannato il
C., ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2,
c.p., per violazione degli obblighi di assistenza, avendo fatto mancare
i mezzi di sussistenza alla figlia minore V.;
Ritenuto che a
fronte di tale inadempimento – si ripete – totale rispetto all’assegno
fissato, prima, in sede di separazioni e, quindi, di divorzio, il C. ha
saputo opporre soltanto presunti mantenimenti diretti, documentando,
tuttavia, esclusivamente spese per poche centinaia di euro (in sette
anni) la maggiorparte delle quali risalenti al 1999/200 ed una sola
delle quali al 2004 (di 4 euro);
Ritenuto che il dovere di
mantenimento è uno dei doveri primari previsto dall’art. 147 c.c. a
carico dei genitori, essendo finalizzato ad assicurare l’esistenza in
vita, la salute ed il benessere del minore, ed è quindi strettamente
collegato con il dovere di assistenza (che deve essere non solo morale
ma altresì “materiale”);
Ritenuto che tale collegamento è ben
riconosciuto dalla giurisprudenza, allorquando, invero, ha individuato
nel mancato mantenimento del figlio uno degli elementi necessari per
realizzare lo stato di abbandono (Cass. 23.5.1997, 4619; Cass.
4.11.1996, n. 9776; Cass. pen. 18.3.1996, n. 4904);
Ritenuto che
la violazione del dovere di mantenimento, per la sua gravità, nel caso
di specie, non può non refluire sulla violazione del più ampio dovere
di cura del minore, così da imporre un giudizio negativo sulle capacità
genitoriali del C.;
Ritenuto che va, infine, respinta la domanda
riconvenzionale della C. di aumento del contributo di mantenimento in
questione, non risultando sostanziali modifiche delle esigenze della
minore rispetto alla recente sentenza di divorzio;
Ritenuto che,
in ragione della natura della controversia e dell’attività difensiva
svolta, le spese in questione vanno compensate;
P.Q.M.
Rigetta le domande e compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14.1.2007.
Il Presidente
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