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notizie > sentenze > Affido condivisoTribunale Busto Arsizio, ordinanza 25/10/2006
IL TRIBUNALE
Letti gli atti del procedimento civile n. 754/06 R.G. vol.;
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20 ottobre 2006;
Letto il ricorso avanzato da B. F. in data 27 luglio 2006, diretto ad
ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza
n. 1374 del 2 dicembre/11 gennaio in punto di revoca dell'assegnazione
alla resistente della casa coniugale ai sensi del disposto di cui al
capoverso dell'art. 155-quater c.c., in considerazione del rapporto di
convivenza ivi instaurato dalla C. con tale B. A. a decorrere dal
giugno 2004;
Ritenuta l'opportunità di sollevare questione di
illegittimità costituzionale della predetta norma sotto i seguenti
molteplici profili;
Preso atto, in primis, che il primo comma
della norma sotto esame sancisce il principio secondo cui "il godimento
della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell'interesse dei figli", in ciò ponendosi sul solco della ratio
sottesa alla previgente normativa ed agli indirizzi giurisprudenziali
formatisi sulla stessa, ravvisabile nell'esigenza di "preservare per
quanto possibile e opportuno la continuità delle abitudini
domestiche"(così Cass. 9 settembre 2002, n. 13065), di tal che
particolare rilievo acquistano l'irrazionalità e la contraddittorietà
insite nella scelta legislativa di sacrificare in modo pressoché
automatico e perentorio l'interesse stesso che la norma si ripromette
di tutelare in via primaria nell'ipotesi di celebrazione di nuove nozze
o di inizio di una convivenza more uxorio da parte del genitore
assegnatario;
Rilevato, infatti, che l'automatismo stabilito
dalla nuova norma ("il diritto al godimento della casa familiare vien
meno nel caso..." e non già "può venire meno") impedisce al giudicante
ogni valutazione delle concrete circostanze del caso, nonché ogni
bilanciamento tra l'interesse della prole a conservare il proprio
habitat domestico e quello del coniuge non assegnatario a riacquistare
la libera disponibilità del bene, ossia tra il diritto di valenza
altamente personalistica dei figli ad usufruire dell'ambiente domestico
con cui hanno instaurato un legame affettivo e quello prettamente
patrimoniale del titolare di un diritto domenicale sull'immobile;
Osservato che la sottrazione al giudice di ogni margine di
discrezionalità risulta a maggior ragione di dubbia opportunità e
ragionevolezza alla stregua dell'applicabilità della norma anche in
quei casi (come quello oggetto di contenzioso) in cui l'instaurazione
del rapporto di convivenza more uxorio (ovvero la celebrazione delle
nuove nozze) risalga ad epoca anteriore all'entrata in vigore della
normativa de qua, con il conseguente rischio di una destabilizzazione
di consolidati vincoli affettivi tra la prole ed il nuovo
compagno/coniuge del genitore assegnatario sorti nel contesto
dell'habitat domestico, di tal che la nuova unione del genitore viene
automaticamente e drasticamente "sanzionata" per il solo fatto della
sua esistenza e non già nelle sole ipotesi in cui la stessa rechi
disagio, se non pregiudizio ai figli;
Ritenuta la dubbia
compatibilità della disposizione in questione rispetto, in primo luogo,
all'art. 2 Cost., giacché la sfera personale del coniuge assegnatario
viene a trovarsi gravemente ed ingiustificatamente pregiudicata sotto
il profilo della libertà di contrarre matrimonio o di convivere more
uxorio di fronte alla prospettiva sicura di perdere il godimento della
casa coniugale, con la conseguente determinazione di un nocumento anche
a carico dei figli;
Rilevata, altresì, l'esistenza di un
possibile profilo di incostituzionalità della norma de qua rispetto
all'art. 3 Cost., nel senso di introdurre un'inammissibile disparità di
trattamento tra la prole di un genitore assegnatario che non abbia
contratto nuove nozze o iniziato una convivenza e quella di un genitore
che abbia optato per una nuova unione, in tal modo facendo gravare sui
figli le conseguenze pregiudizievoli delle scelte esistenziali dei loro
ascendenti;
Sottolineata, altresì, l'opinabile conformità della
disposizione in esame rispetto al diritto dei figli costituzionalmente
garantito dall'art. 30 ad essere mantenuti dai genitori, posto che
proprio nella prospettiva dell'art. 155-quater c.c. l'assegnazione
della casa familiare assurge ad una farina di contributo al
mantenimento della prole;
P. Q. M.
Dichiara di sollevare
questione di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2,
3 e 30 Cost. della norma di cui al capoverso dell'art. 155-quater c.c.
nella parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un rapporto
di convivenza more uxorio od alla celebrazione di nuove nozze la
cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo al
genitore assegnatario, con esclusione di ogni valutazione discrezionale
in capo al decidente.
Sospende il presente procedimento in attesa della pronunzia della Corte costituzionale.
Manda la cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e per la comunicazione alle parti della presente
ordinanza.
Busto Arsizio, addì 20 ottobre 2006.
Il Presidente: Mazzeo Il giudice estensore: Pupa
co
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