CAPO III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 88 Decies
Termini per l'adeguamento (1)
Art. 88-decies.
1.
Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o
dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono
soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui
all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione
dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno
2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter,
parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta
dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime
stabilite dal presente titolo.
4. I luoghi di lavoro che comprendono
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima
del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni
minime stabilite dal presente titolo.
5. Il datore di lavoro che
procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o
trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per
assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano
ai requisiti minimi di cui al presente titolo.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Undecies
Verifiche (1)
Art. 88-undecies.
1.
Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle
aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-bis
siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 .
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 89
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti (1).
1.
Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da euro 1.549 a euro 4.131 per la violazione degli articoli
4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies,
commi 1 e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3;63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5,
lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter (2).
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.549 a euro
4.131 per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e),
h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4;
32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter,
36-bis , commi 5, 6; 36-ter ; 36-quater , commi 5 e 6; 36-quinquies ,
comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49,
comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies,
comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies,
comma 3, secondo periodo;52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4;56, comma
2;58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1;
59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies;
59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies,
commi 1, secondo periodo, e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7;
72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma
7; 62; 63, comma 3;64;65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma
1; 81, commi 2 e 3; 82; 83;85, comma 2;86, commi 1 e 2, 88-quater ,
comma 2; 88-sexies ; 88-septies , comma 2; 88-octies , commi 1 e 2;
88-undecies (3);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da euro 516 a euro 2.582 per la violazione degli articoli 4,
commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi
1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43,
comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 59-quater,
comma 1; 59-octies;72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3,
e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77,
comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. (4)
b-bis)
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032
per la violazione degli articoli 36-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter,
36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies , comma 1 (5).
b-ter) con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per
la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi
5 e 7 (6) (7).
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3.098 per
la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11;
11; 59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;70, commi 3, 4, 5,
6 e 8;87, commi 3 e 4 (8) .
(1) Articolo sostituito dall'articolo 22, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2)
Comma modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con
la decorrenza indicata nell'articolo 7 dello stesso decreto, e
dall'articolo 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(3) Lettera
modificata dall'articolo 6, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359,
dall'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 , dall'articolo
3, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 233, dall'articolo 1, comma
1, del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, con la decorrenza indicata
dall'articolo 7 del medesimo decreto, ed infine dall'articolo 3 del
D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(4) Lettera modificata
dall'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 e dall'articolo
3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(5) Lettera aggiunta
dall'articolo 1, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, con la
decorrenza indicata dall'articolo 7 del medesimo decreto.
(6) Lettera aggiunta dall'articolo 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(7
) Comma modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195,
con la decorrenza indicata nell' articolo 7 dello stesso decreto.
(8)
Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.
66 e dall'articolo 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
TITOLO VIII bis
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (1)
(1) Titolo aggiunto dall'
Articolo 90
Contravvenzioni commesse dai preposti (1).
1. I preposti sono puniti:
a)
con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032
per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h),
l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma
1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4,
4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 41;43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48;
52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e
7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies,
comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69,
commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1;81 1, commi 2 e 3; 82; 83;
86, commi 1 e 2 (2);
b) con l'arresto sino a un mese o con
l'ammenda da euro 154 a euro 516 per la violazione degli articoli 4,
comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9,
comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c),
e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-sexies, comma 8; 72-decies,
commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4 (3).
(1) Articolo così sostituito dall'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2)
Lettera modificata dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999,
n. 359 e successivamente dall'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 2
febbraio 2002, n. 25.
(3) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(1) Titolo aggiunto dall'CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI (1)
(1) Capo aggiunto dall'
Articolo 91
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori (1).
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 7.746 a euro 30.987.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 309 a euro 1.032.
(1) Rubrica così sostituita dall'articolo 24, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 92
Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito:
a)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 516 a euro 3.098
per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l);
72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies; 69, comma 4;
86, comma 2-bis; (1)
b) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da euro 258 a euro 1.549 per la violazione degli articoli 17,
comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3, e 70, comma 2
(2).
(1) Lettera prima modificata dall'articolo 24, comma 2,
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 , e, successivamente, dall'articolo 3,
comma 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(2) Lettera prima
modificata dall'articolo 24, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 , e,
successivamente, dall'articolo 11, comma 2, d.lg. 25 febbraio 2000, n.
66.
Articolo 93
Contravvenzioni commesse dai lavoratori (1).
1. I lavoratori sono puniti:
a)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 206 a euro 619 per
la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo;
39; 44; 84, comma 3 (2);
b) con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda da euro 103 a euro 309 per la violazione degli articoli
67, comma 2; 84, comma 1.
(1) Articolo così modificato dall'articolo 27, comma 13, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
(2) Lettera così modificata dall'articolo 24, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(1) Titolo aggiunto dall'CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (1)
(1) Capo aggiunto dall'
Articolo 94
Violazioni amministrative.
1.
Chiunque viola le disposizioni di cui agliarticoli 65, comma 2, e 80,
comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51
a euro 154.
Articolo 95
Norma transitoria.
1. In sede di
prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31
dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i
compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla
frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma
restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10,
comma 2, lettere a), b) e c).
Articolo 96
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4
1.
È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 96 Bis
Attuazione degli obblighi (1).
1.
Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui
all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma
2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio
dell'attività.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 25, comma 1, D.L.gs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 97
Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a)
il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
Articolo 98
Norma finale.
1.
Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal
presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni ed igiene del lavoro.