TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (1) (1) Rubrica
così sostituita dall'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.
66.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 70
Registro di esposizione e cartelle sanitarie (1).
1.
I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel
quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente
cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite
del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i
rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di
rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la
responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro
comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e,
tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di
rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5.
In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro
consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto
di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni
attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I
registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle
sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del
segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo
di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni,
e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c)
in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del
registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per
territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in
precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni,
il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia
della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia
in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di
tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
10.
L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di
sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a
richiesta li rende disponibili alle regioni.
(1) Articolo così
sostituito dall'articolo 20, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e ,
successivamente, dall'articolo 6, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.
66.
Articolo 71
Registrazione dei tumori.
1. I medici, le
strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti
previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di
neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti
cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi
lavorativa.
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie
risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di
origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma
1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle
patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere
occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle
rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica -
ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende
disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del
monitoraggio con periodicità annuale (1).
3. Con decreto dei
Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la commissione consultiva permanente, sono determinate le
caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di
neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione,
l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione
di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4.
Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE,
informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma
1.
(1) Comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 72
Adeguamenti normativi (1).
1.
La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua
periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la
riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di
classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema
di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione
consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli
allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico,
dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
(1) Articolo così sostituito dall'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Articolo 72 Bis
Campo di applicazione (1).
Art. 72-bis.
1.
Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o
possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di
lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la
presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal
presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che
sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative
agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione
radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e
successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si
applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto
legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente titolo si
applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte
salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4
settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo
13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle
disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali
definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate
nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il
trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio
1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle
attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate
dalla normativa specifica.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Ter
Definizioni (1).
Art. 72-ter.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia
nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano
immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1)
agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche,
nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come
sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le
sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici
classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo
16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti che
rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di
cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per
l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili
come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un
rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro
proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui
sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti
chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti
chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti
chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento,
compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il
trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che
risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di
esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite
della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico
nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in
relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di
tali valori è riportato nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite
biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un
suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo
biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato
VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato
di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti
chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Quater
Valutazione dei rischi (1).
Art. 72-quater.
1.
Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina,
preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul
luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b)
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o
dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai
sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998,
n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
e)
i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati VIII-ter
ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2.
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure
sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove
applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima devono
essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali
è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri
motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza,
anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
3.
Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più
agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio
che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4.
Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o
il produttore di agenti chimici pericolosi é tenuto a fornire al datore
di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la
completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio
può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi
connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria
un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6.
Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti
chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e
l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto
alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle
misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna
periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati
della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Quinquies
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (1).
Art. 72-quinquies.
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati
i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo
mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g)
metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono
la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto
sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che
contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della
valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle
quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di
esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un
rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le
misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si
applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies,
72-decies, 72-undecies.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Sexies
(Misure specifiche di protezione e di prevenzione (1).
Art. 72-sexies.
1.
Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede affinché il rischio sia
eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura
dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle
condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei
lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il
rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che
il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure
nell'indicato ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c)
misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi
l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies.
2.
Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un
adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che
possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la
misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la
salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco non
esaustivo nell'allegato VIII-sexies o in loro assenza, con metodiche
appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di
esposizione professionale e per periodi rappresentativi
dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Se è stato
superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla
normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause
dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di
prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui
al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi
noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di
lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2
per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei
rischi di cui all'articolo 72-quater. Sulla base della valutazione dei
rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore
di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla
natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione
e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in
particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la
presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o
quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove
la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo
di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili,
il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di
fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o
l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti
fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente
instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed
organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti
pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di
incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze
infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di
sostanze chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a
disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione
collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei
suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore
di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli
impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione
sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di
esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8.
Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori
limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle
misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione
all'organo di vigilanza.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Septies
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (1).
Art. 72-septies.
1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al
decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere
la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti
o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi
sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da
attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono
esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la
messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2.
Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare,
di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori.
Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio
alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito
operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili
all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono
forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed
idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a
quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro
adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri
sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente
l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere
contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998.
In particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni
preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi,
sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e
sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni
di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure
precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui
rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di
incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle
procedure elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
CAPO III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 72 Octies
(Informazione e formazione per i lavoratori (1).
Art. 72-octies.
1.
Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano
di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e
ulteriori informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di
lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni
sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali
l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i
relativi valori limite di esposizione professionale e altre
disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed
informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per
proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d)
accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal
fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a)
fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di
cui all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere costituite
da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento
individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della
natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3.
Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi
utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di
sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinché la natura del
contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi
connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il
fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo
quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Nonies
Divieti (1).
Art. 72-novies.
1.
Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti
chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato VIII-quinquies.
2.
Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o
quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia
inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4.
Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di
cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei
lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile
degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal
quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura
necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del
sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività
di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito
il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di
autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Decies
Sorveglianza sanitaria (1).
Art. 72-decies.
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies, comma 2, sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i
lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che
rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici,
tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b)
periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa
decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio
e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative
alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio
biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i
quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale
monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di
tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di
valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza
dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le
misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le
procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si
evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in
maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti
pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il
superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa
individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d)
prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza
sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Undecies
Cartelle sanitarie e di rischio (1).
Art. 72-undecies.
1.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio
custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al
lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e)
ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra
l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali
forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
TITOLO VII-bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (1) (1) Titolo inserito dall'
Articolo 72 Duodecies
Consultazione e partecipazione dei lavorator (1i).
1.
La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al
Titolo I, Capo V.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Ter decies
Adeguamenti normativi (1).
1.
Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, è istituito senza oneri per
lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei
valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è
composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero
della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL
e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza
della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta
dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del
supporto organizzativo e logistico della direzione generale della
tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Con uno o più decreti dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentiti il Ministro per le attività produttive, il
Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori
di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali
anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater,
quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione
di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i
decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio moderato di
cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle
quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei
valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri
di sicurezza.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono
essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del
rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base
di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative.
Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la
valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di
lavoro.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 73
Campo di applicazione.
1.
Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle
norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso (1).
(1) Comma così sostituito dall'articolo 21, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 74
Definizioni.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a)
agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Articolo 75
Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b)
agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in
soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco
probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico
del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente
biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico
del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può
presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono
disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2.
Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può
essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi
sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato
tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Articolo 76
Comunicazione.
1.
Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso
di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza
territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni
prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2.
Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività
che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è
tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di
lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del
rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta
si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro
in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5.
Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di
microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come
definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il
documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della
documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto
decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico
sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto
riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Articolo 77
Autorizzazione.
1.
Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il
parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni
ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni
previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore
di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il
Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4
utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente
biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6.
Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente
per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della
sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici
del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base
delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Articolo 78
Valutazione del rischio.
1.
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4,
comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed
in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici
che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana
quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata
dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e
seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d)
della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore,
che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2.
Il datore di lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica,
ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e
preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative (1).
3. Il datore di lavoro effettua
nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche
dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della
salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima
valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate
a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono
implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il
datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e86, qualora i
risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure
non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive e protettive applicate;
e)
il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo
4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il
rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione
della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui
al comma 5.
(1) Comma così sostituito dall'articolo 21, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 79
Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1.
In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art.
78evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro
attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni
esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d)
adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione
individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la
propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di
lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i)
verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di
fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente
realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di
sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m)
concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni
di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Articolo 80
Misure igieniche.
1.
In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari
adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del
caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i
lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti
idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i
dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d)
gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da
agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di
lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati,
puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui
c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare,
conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e
applicare cosmetici (1).
(1) Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
Articolo 81
Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1.
Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede
di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile
presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli
animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale
presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In
relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce
e provvede a che siano applicate procedure che consentono di
manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e
per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei
servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o
potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del
gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il
rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
Articolo 82
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6,
nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o
4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad
animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il
datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità
all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3.
Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile
contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali
destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali
agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui
ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora
classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi
di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito
l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento
più elevate.
Articolo 83
Misure specifiche per i processi industriali.
1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6,
nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei
gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente
scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei
criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti
biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un
rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
TITOLO VIII
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
CAPO I
Articolo 84
Misure di emergenza.
1.
Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i
lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui
possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con
l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di
lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente
competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza,
dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che
intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla
situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o
incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Articolo 85
Informazioni e formazione.
1.
Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima
che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e
sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in
posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da
seguire in caso di infortunio od incidente.
Articolo 86
Prevenzione e controllo.
1.
I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei
rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere
del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si
richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la
messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non
sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il
datore di lavoro (1).
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al
comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio
in conformità all'art. 78 (1).
2-quater. Il medico competente
fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario
cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di
esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato
XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non
vaccinazione (1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 21, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 87
Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1.
I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3
ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli
eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro
istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la
tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità,
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi,
ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le
variazioni intervenute (1);
b) comunica all'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei
lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei
dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative
cartelle sanitarie e di rischio (1);
c) in caso di cessazione di
attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e
all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro
di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle
sanitarie e di rischio (1);
d) in caso di assunzione di lavoratori
che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione
allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia
della cartella sanitaria e di rischio (2);
e) tramite il medico
competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella
sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 (2).
4.
Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e
le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro
fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci
anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici.
Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni
consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza
periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo
termine tale periodo è di quaranta anni (3).
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6.
I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e
delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del
Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita
la commissione consultiva permanente (4).
7. L'ISPESL trasmette
annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle
risultanze del registro di cui al comma 1.
(1) Lettera così sostituita dall'articolo 21, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Lettera così modificata dall'articolo 21, comma 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(3) Comma modificato dall'articolo 21, comma 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(4) Comma così sostituito dall'articolo 21, comma 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 88
Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2.
I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che
refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3.
Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello
e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le
modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4.
Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni sull'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma
1.
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 88 Bis
Campo di applicazione (1)
Art. 88-bis.
1.
Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive come definite all' articolo 88-ter .
2. Il
presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è
presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla
base di indagini geologiche, che tale area si possa formare
nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 ;
c)
alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al
trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 ;
e)
all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e
aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi
internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
(ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO),
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa
comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si
applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Ter
Definizioni (1)
Art. 88-ter.
1.
Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una
miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili
allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la
combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Quater
Prevenzione e protezione contro le esplosioni (1)
Art. 88-quater.
1.
Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni,
sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di
tutela di cui all' articolo 3 , il datore di lavoro adotta le misure
tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in
particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere
esplosive.
2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3.
Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e
integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono
riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si
verifichino cambiamenti rilevanti.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Quinquies
Valutazione dei rischi di esplosione (1)
Art. 88-quinquies.
1.
Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall' articolo 4 , il datore di
lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive,
tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3.
Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in
considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento,
tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Sexies
Obblighi generali (1)
Art. 88-sexies.
1.
Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e
secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli
di cui all' articolo 88-quater , il datore di lavoro prende i
provvedimenti necessari affinché:
a) dove possono svilupparsi
atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro
siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in
condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono
svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo
la