In caso di indebita pubblicazione nella Centrale Rishi, la persona
giuridica ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale?
Cassazione Civ., sent. 4 giugno
2007, n. 12929
La Suprema Corte risponde
affermativamente al quesito sulla base delle seguenti argomentazioni:- il danno non patrimoniale all’immagine e alla
reputazione si può configurare anche nei confronti della persona giuridica allorquando
il fatto lesivo colpisce una situazione giuridica dell’ente che sia equivalente
ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione.
-
Il diritto all’immagine rappresenta un diritto
fondamentale sia per la persona fisica, sia per la persona giuridica e l’ente
collettivo.
-
Tale risarcibilità va riconosciuta a prescindere
dalla verificazione di eventuali danni patrimoniali conseguenti per la
configurabilità di un danno di natura non patrimoniale, rappresentato dalla
deminutio di tali diritti che la lesione è di per sé idonea ad arrecare e che rappresenta
un danno conseguenza della lesione.
- Pertanto, oltre al danno patrimoniale, la
persona giuridica può ottenere un danno non patrimoniale ogni qual volta in cui
sia scaturita la diminuzione della considerazione di cui la stessa persona
giuridica gode.
- Il danno non patrimoniale in questi casi è costituito
dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel
che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa
che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano
gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente,
sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati
in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o
l'ente di norma interagisca. il suddetto danno non patrimoniale va liquidato
alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le
circostanze del caso concreto.
- La
Corte rifiuta la logica della identificazione del danno nella
stessa lesione della situazione dell'ente collettivo (danno evento), ribadendo
il concetto che anche in questo caso il danno si debba identificare sempre in
un danno conseguenza, cioè in accadimento ricollegatesi alla lesione della
situazione protetta sulla base di un nesso di causalità (danno-conseguenza). Sotto
tale ultimo aspetto va però ricordato che in materia di illegittima
pubblicazione nel bollettino dei protesti la Corte anche di recente ha ribadito che il danno all’immagine
è in re ipsa e dunque consegue automaticamente.
Cassazione Civ., sent. 4 giugno
2007, n. 12929
Presidente Di Nanni – Relatore
Frasca
§l. Nel marzo del 1998 la s.p.a. R.
ing. Angelo, la s.p.a. Soa I. C. T. (già F. s.p.a.) e la s.p.a. I., assumendo
che quest'ultima era la società finanziaria delle altre due e deteneva il 96,64
% del capitale della R., sulla premessa che la R. e la
F. avevano chiesto, in data 3 gennaio 1994, un finanziamento,
per un ammontare di 22 miliardi di lire la prima, e di 18 miliardi la seconda,
da servire all'estinzione di precedenti finanziamenti ed alla gestione di altre
e diverse operazioni imprenditoriali, e che lo stesso non era stato concesso
ancora nel marzo del 1994 a
cagione di una posizione di sofferenza della I. presso la Centrale Rischi
della Banca d'Italia per lire 2.000.000, la quale era stata segnalata senza
alcun fondamento dalla Banca A. e d'Italia, frattanto divenuta D. B., convenivano
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli quest'ultima, chiedendo che, previo
accertamento dell'illegittimo comportamento della Banca A. e d'Italia, la
convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dalle istanti anche
a seguito della lesione dell'immagine della stessa e dell’aggravamento
patrimoniale nella misura di 25 miliardi.
Nella resistenza della convenuta,
che contestava la propria responsabilità, il Tribunale in composizione
monocratica, dopo avere, nella fase istruttoria, respinto le richieste
istruttorie avanzate dalle parti, con sentenza del 9 aprile 2001, rigettava la
domanda con gravame di spese sulle attrici, perché queste ultime non avevano
fornito la prova né del nesso di causalità tra il comportamento della convenuta
ed i dedotti eventi lesivi, né dei lamentati danni, atteso che non avevano
depositato nemmeno in copia i contratti di finanziamento, che assumevano di
avere stipulato con ritardo a causa della segnalazione alla Centrale Rischi.
Contro la sentenza proponevano
appello le società attrici (la I.
quale s.r.l., tale essendo divenuta) e, nella resistenza della D. B., la Corte d'Appello di Napoli,
con sentenza dell'11 luglio 2003, rigettava l'appello, con gravame delle spese
sulle appellanti.
§2. La sentenza si fonda sulle
seguenti ragioni: non era fondata la censura proposta con il primo motivo di
appello, con il quale alla sentenza di primo grado si imputava di non avere
riconosciuto un obbligo risarcitorio anche se le attrici non avevano dedotto
"concreti danni", in quanto in tema di risarcimento del danno ai
sensi dell'art. 2043 cod. civ., come aveva statuito la Corte di cassazione [vengono
citate le sentenze n. 11103 del 1998, 6507 del 2001, 2679 del 1997 e 2576 del
1996] «per lesione alla reputazione personale e professionale (commerciale o
lavorativa) l'estensione degli oneri probatori varia a seconda che si versi in
ipotesi di lesione personale o di lesione professionale, nel senso che nel
primo caso, intesa come lesione alla reputazione che il soggetto gode come
persona umana tra gli altri consociati ‑ altrimenti detta onore e prestigio ‑
una volta provata la detta lesione il danno è in re ipsa, quale privazione di
un valore per quanto non patrimoniale della persona; mentre nel secondo caso la
prova del danno ingiusto, risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c. avente,
dunque, natura patrimoniale, si sostanzia nella prova della perdita
patrimoniale anche attraverso presunzioni che debbono, peraltro, fondarsi su
circostanze gravi, precise e concordanti e non sulla semplice ragionevolezza
delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed al
discredito professionale»; «in entrambi i casi» non sarebbe sufficiente «la
prova del fatto altrui (dichiarazione non veritiera o offensiva) per ritenersi
provato anche l'evento lesivo subito dal danneggiato»; le appellanti «come
precisato anche nella comparsa conclusionale (pag. 14»> avevano «denunciato
la lesione della reputazione commerciale ma non [avevano] dedotto alcun
elemento per giungere alla formazione della prova, sia pure presuntiva, delle
sfavorevoli conseguenze derivate alla R. a causa della segnalazione alla
Centrale Rischi»; inoltre, l'esiguità della somma oggetto della segnalazione di
sofferenza e la limitatezza del periodo per cui essa era rimasta annotata,
durato fino al 31 maggio 1994 (avendone la Banca
A. e d'Italia chiesto l'annullamento l’11 aprile 1994),
inducevano ad escludere che vi fosse stato pregiudizio alla reputazione
commerciale della R.; vi era poi ‑ come rilevato dalla D. B. discordanza tra
quanto dedotto nella citazione introduttiva in ordine alla data ed agli importi
delle domande dì finanziamento e la documentazione poi prodotta, ivi compresa
la relazione di uno dei due funzionari incaricati; era infondato anche il
secondo motivo di appello, con il quale si era dedotto che il Tribunale,
«stante la sopravvenuta mancanza nel fascicolo dei contratti di finanziamento,
di cui nell'atto di citazione si era indicato il deposito, avrebbe dovuto
ammettere il nuovo deposito, che era stata data ampia prova della mancata
concessione del finanziamento a causa dell'illegittima segnalazione, sicché
spettava alla D. B. dimostrare che, poi, il finanziamento era stato concesso»;
il motivo era infondato, innanzi tutto perché le appellanti avevano dedotto
quale causa dei danni il ritardo e non la mancanza dell'erogazione dei
finanziamenti, sicché solo ad esse spettava di provare che non erano stati
erogati tempestivamente per fato imputabile alla convenuta, mentre ancora nella
stessa fase di appello le appellanti avevano omesso di produrre i contratti
stessi che assumevano di avere stipulato con l'Isveimer e ciò ancorché
l'appellata ne avesse rilevato la mancanza nella sua memoria di replica; inoltre,
«nell'elenco contenuto nel fascicolo d'appello manca[va] l'indicazione del
numero di ciascun allegato ed i documenti non [erano] assicurati all'elenco da
spillatura o altro accorgimento», onde «a fronte della contestazione della
controparte era onere delle appellanti verificare il contenuto del proprio
fascicolo e produrre i documenti, che sostenevano di aver depositato con l'atto
di appello»; ancora doveva aggiungersi che «dei richiamati contratti di
finanziamento nell'atto di citazione ed in quello d'appello non [erano]
indicati né le date, né il notaio rogante né il numero di repertorio, né,
quanto alla F., oggi Soa, l'importo accordato»; era pure infondata la censura
riguardo al provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie, poiché: a) il
giudice istruttore in primo grado aveva, con ordinanza del 7 giugno 2000,
rilevato che i contratti di finanziamento «non risultavano ritualmente prodotti
(v. foliario fascicolo attoreo), che la prova testimoniale di cui alle
deduzioni istruttorie dell'11/4/2000 era, in parte, generica (capi 10, 11, 12 e
13) ed in parte inammissibile (capi 4, 6 e 9) e che la Ctu non era necessaria» e,
quindi, rigettato le istanze istruttorie attoree; b) all'udienza di
precisazione delle conclusioni le attrici si erano riportate genericamente ai
propri scritti difensivi nonché ai documenti ed atti del giudizio, chiedendo
l'accoglimento delle domande tutte formulate e nella conclusionale avevano
riproposto la richiesta di prova testimoniale e di Ctu negli stessi termini
indicati nelle deduzioni istruttorie dell'11 aprile 2000, «senza esporre alcun
elemento di critica all'ordinanza del GI»; c) neanche nell'atto di appello
risultava contenuta alcuna censura a detta ordinanza, «ma soltanto la doglianza
per aver il primo giudice ritenuto abbandonate le istanze istruttorie
nonostante il richiamo in sede di precisazione delle conclusioni
"all'accoglimento delle domande tutte formulate anche nei confronti della D.
B.n»; d) viceversa, il Tribunale come si leggeva nella pagina sette della
sentenza aveva considerato rinunziate le istanze istruttorie proprio perché non
riformulate, nonostante che fossero state «disattese per la loro genericità e
contenenti comunque valutazioni che non possono essere rimesse ai testi”; e)
questa conclusione doveva condividersi anche alla luce della giurisprudenza di
questa Corte "formatasi prima della riforma del 90/353» [viene citata
Cass. n. 6196 del 19861 ; doveva comunque rilevarsi per completezza che i
capitoli di prova testimoniale nn. 1, 2, 3, 4, 8, 12 e 13, «volti a provare la
presentazione della pratica all'Isveimer, la erogazione del mututo ed il
ricorso nelle more ad altre forme di finanziamento, dovevano essere provati per
iscritto», mentre i capitoli nn. 4, 6, 7, 9, 10, 11 contenevano «valutazioni
non demandabili ai testi» e quello n. 5 «sulla comunicazione della segnalazione
alla Centrale Rischi» era superato dalla certificazione della Banca d'Italia;
ancora: la deduzione di aver fatto ricorso ad altri finanziamenti, il
rallentamento della produzione ed in genere «i gravissimi danni» erano del
tutto generici; inammissibile era la chiesta Ctu sul se e quali perdite di
cambio erano state subite per il ritardo, sul se e su quali maggiori interessi
passivi fossero stati corrisposti dalle attrici tra il momento in cui la
concessione dei finanziamenti avrebbe dovuto essere conseguita e quello in cui
erano stati poi concessi, sul se e quali danni aveva subito la R. per il rallentamento della
produzione «e cos, via non potendo sottrarsi la parte all'onere della prova,
giacché la consulenza tecnica non [era] un mezzo di prova ma un apporto tecnico
diretto ad illuminare il giudice» (vengono citate Cass. n. 1115 del 1993 e n.
132 del 1996]; pertanto, «in mancanza di prova sia della presentazione della domanda
di finanziamento che dell'erogazione dello stesso da parte dell'Isveimer la
richiesta istruttoria [anda]va, dunque, disattesa», onde, «non essendo stata
fornita la prova di aver ottenuto il finanzi amento dell'Isveimer dopo
l'eliminazione dell'annotazione tra le società in sofferenza presso la Centrale Rischi,
non [era] stato dimostrato che vi [fosse] stato ritardo nell'erogazione e che
esso [fosse] dipeso dalla segnalazione».
§3. Contro questa sentenza hanno
proposto ricorso per cassazione la Igc Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a. (già
R. Ing. Angelo s.p.a.), la I.
s.r.l. e la s.p.a. Soa I. C. T. (già F. s.p.a.) Il ricorso è fondato su sei
motivi.
Ha resistito con controricorso
(erroneamente qualificato come propositivo di ricorso incidentale) la D. B..
Le ricorrenti hanno depositato
controricorso per denunciare che il controricorso non conteneva alcun ricorso
incidentale.
Le ricorrenti hanno, altresì,
depositato memoria.
Motivi della decisione
§l. Con il primo motivo di
ricorso si denuncia «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione di
norme di diritto con riferimento all'art. 3 cost. e agli artt. 2043, 1175, 1226
e 1375 cod. civ.».
Sulla premessa che con la domanda
introduttiva di giudizio si era lamentata anche la lesione del diritto
all'immagine, in sostanza ci si duole che la Corte territoriale ‑ con il ragionamento svolto
sulle differenze fra lesione personale e professionale - sarebbe incorsa in una
violazione di legge ed in omessa pronuncia, perché, pur in presenza di un
comportamento della D. 1B. lesivo dell'immagine e della reputazione commerciale
delle ricorrenti, non avrebbe riconosciuto l'esistenza del danno in re ipsa,
che, invece, allorquando si verifichi un fatto lesivo del particolare diritto
della persona costituito dal bene della reputazione si configurerebbe per il
fatto stesso della lesione, senza che occorra dare dimostrazione di un danno
ulteriore. Il motivo viene argomentato con riferimenti alla giurisprudenza di
questa Corte e di merito, che si ispirerebbe a tale principio, nonché con il
richiamo alla sentenza n. 184 del 1986 della Corte Costituzionale, adducendosi,
inoltre, che un danno alla reputazione ed all'immagine in tale senso sarebbe
configurabile anche per le persone giuridiche ed adombrandosi che la Corte territoriale parrebbe
averlo escluso, con i riferimenti al carattere personale della lesione.
§1.2. La trattazione di questo
primo motivo ‑ che è fondato nei limiti in cui si dirà e limitatamente al solo
rapporto processuale fra la I.
e la resistente ‑ necessita di due precisazioni preliminari.
§1.2.1. In primo luogo, va
rilevato che è priva di pregio la difesa svolta dalla resistente nel senso che
l'invocazione da parte delle ricorrenti del mancato riconoscimento di un danno
per la lesione al diritto all'immagine come tale non sarebbe stata formulata
dalle stesse con la domanda giudiziale, che, invece, avrebbe riguardato soltanto
la richiesta di riconoscimento di danni di natura economica, sotto il profilo,
in particolare, delle conseguenze patrimoniali negative derivate dalla
ritardata e minore consecuzione dei finanziamenti.
In senso contrario, viceversa, si
deve rilevare che la domanda relativa al risarcimento della lesione del diritto
all'immagine era stata effettivamente formulata, come si evince dalla citazione
introduttiva e come emerge, del resto, dalla stessa esposizione del fatto da
parte della sentenza impugnata, nella quale si fa riferimento alla condanna al
risarcimento dei danni "anche a seguito della lesione dell'immagine"
(si veda, in particolare, la pagina 3, dove si legge questa espressione
virgolettata).
§1.2.2. In secondo luogo,
l'impostazione del primo motivo pone a questa Corte un problema di
interpretazione, perché tanto la sua formale intestazione, cioè l'indicazione
delle norme che si assumono violate, quanto parte della sua esposizione, si
fondano; su una sistemazione del danno risarcibile ‑ siccome emergente dalle
norme disciplinatrici dell'illecito aquiliano - che, conchiudendo la categoria
normativa del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. nel c.d.
danno morale soggettivo, faceva rifluire in primo luogo ogni diversa specie di
danno non patrimoniale nell'ambito dell'art. 2043 trasformandolo in
patrimoniale. E, quindi, per assicurare la risarcibilità di lesioni di
situazioni giuridiche soggettive di particolare importanza come quelle
direttamente riconducibili ai diritti della persona, specie se traenti
fondamento direttamente dalla Costituzione, al di là delle mere conseguenze
economiche negative della lesione, non sempre o non necessariamente rinvenibili
o verificatesi, aveva individuato nel fatto stesso della loro lesione un danno
lato sensu patrimoniale. Un danno, cioè, correlato ad una nozione di patrimonio
del soggetto intesa come comprensiva del complesso delle situazioni giuridiche
soggettive ad esso riferibili, anche là dove non si trattasse di situazioni
suscettibili di una valutazione in senso strettamente economico (è
paradigmatica la nota parabola seguita dal c.d. danno biologico). Di modo che
in presenza di un fatto lesivo di tali situazioni, essendo sminuito il
"patrimonio" latamente inteso del soggetto, gli dovesse essere assicurato
un danno, riparatore di tale particolare deminutio patrimoniale. Danno che si
ravvisava per il fatto stesso della lesione e, quindi, veniva individuato in re
ipsa, come "danno evento" e non come "danno conseguenza".
Si trattava, com’è noto, di un
orientamento che traeva titolo dalla nota pronuncia n. 186 del 1984 della Corte
costituzionale (peraltro, successivamente, abbandonato dall'altrettanto nota
sentenza n. 372 del 1994 della Consulta) e che, sulla base della qualificazione
di siffatta specie di danni come patrimoniali li riconduceva direttamente
nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ..
La vocazione del motivo a
sorreggersi su tale impostazione è chiara per l'appunto nella sua intestazione,
che denuncia, quanto al profilo dedotto ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod.
proc. civ., proprio la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ.
Ma lo è altrettanto, là dove ‑ come si è detto ‑ lamenta che non sia stata
riconosciuta l'esistenza di un danno all'immagine come tale per effetto
dell’inserimento (e della permanenza per un certo periodo) della segnalazione
nella Centrale Rischi e, quindi, richiama, oltre che la sentenza n. 11103 del
1998 di questa Corte, ampi stralci della motivazione della sentenza n. 6507 del
2001 (sentenza che sì ispira proprio alla suddetta logica, con la sola variante
di abbandonare la teorica del danno‑evento e di individuare comunque un
danno-conseguenza).
In relazione alla sua
intestazione ed alla parte del suo svolgimento che si incentra sul richiamo a
tale sentenza il motivo è chiaramente orientato, dunque, a censurare la
sentenza impugnata per non avere riconosciuto l'esistenza di un danno
all'immagine delle ricorrenti per il sol fatto dell'inserimento nella Centrale
Rischi della notizia riguardante la insussistente sofferenza e per non averlo
riconosciuto come danno di "natura patrimoniale”, nel senso innanzi
indicato. Ciò che si lamenta, in particolare, è ‑parafrasando la sentenza n.
6507 del 2001 (che ‑ si badi ‑ sì riferiva a danno subito da persona fisica) ‑
che la Corte
partenopea non abbia considerato l'esistenza di un danno all’immagine in sé
delle ricorrenti, cioè di un danno non alla loro reputazione commerciale (danno
la cui esistenza avrebbe supposto la dimostrazione che, per effetto della
segnalazione alla Centrale Rischi e della conseguente lesione della reputazione
commerciale delle ricorrenti, si era verificata una perdita patrimoniale in
senso economico od un mancato guadagno: danno, dunque, da perdita economica),
bensì alla loro reputazione come soggetti, come persone [cioè ‑ per parafrasare
le condivisibili parole della sentenza n. 6507 alla reputazione goduta come
persone giuridiche appartenenti ad una determinata tipologia consentita
dall'ordinamento nell'ambito del consesso sociale in genere, da valutarsi in
abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione quale si è
formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non quam
suis, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione (“amor
proprio")].
§1.2.3. Senonché, il primo motivo
si muove anche in una logica diversa da quella coerente con l'invocazione
dell'art. 2043, cioè di un danno patrimoniale.
Infatti, prima di invocare le
sentenze innanzi citate e la logica loro propria, la sua esposizione, dopo aver
adombrato che la sentenza impugnata parrebbe avere negato che un danno alla
reputazione come tale sia configurabile per le persone giuridiche, censura
questa ipotesi interpretativa del decisum richiamando fra virgolette (pagina 11‑12
del ricorso) ‑ pur senza indicarla ‑un passo della motivazione di Cass. n. 2367
del 2000, la quale, evocando le precedenti sentenze nn. 742 del 1991 e 12951
del 1992 ‑ha statuito il seguente principio di diritto (che sostanzialmente è
espresso dal passo motivazionale virgolettato nel ricorso): «danno non
patrimoniale e danno morale sono nozioni distinte: il primo comprende ogni
conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una
valutazione monetaria di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento
sebbene di riparazione, mentre il secondo consiste nella cosiddetta “pecunia
doloris”; poiché il danno non patrimoniale comprende gli effetti lesivi che
prescindono dalla personalità giuridica del danneggiato, il medesimo è
riferibile anche a enti e persone giuridiche».
Inoltre, l'esposizione del motivo
nella pagina tredici evoca precedenti di merito che iscrivono la lesione
dell'onore, della reputazione e dell'immagIne commerciale della persona
giuridica nell'ambito del danno morale.
Solo di seguito a tali
svolgimenti, alla pagina quattordici (a partire dal punto 3.5.) inizia ‑
preceduta da un "in ogni caso" (su cui ci si soffermerà anche di
seguito) ‑ l'esposizione incentrata sulla logica innanzi riferita del danno
patrimoniale in re ipsa.
Ebbene, in ragione di siffatto
svolgimento del motivo, deve ritenersi che, al di là del formale riferimento
soltanto all'art. 2043 cod. civ., la duplice direzione argomentativa di tale
svolgimento implichi la censura della sentenza impugnata, sia sotto il versante
del mancato riconoscimento di un danno non patrimoniale da lesione
dell'immagine, sia sotto il versante del mancato riconoscimento di un danno
patrimoniale in sé, per effetto della stessa lesione, di modo che il motivo
risulta apprezzabile da questa Corte tanto sotto l'uno che sotto l'altro
profilo e, conseguentemente, la
Corte può, nell'esercizio dei propri poteri di qualificazione
in diritto, individuare come norma violata anche una norma diversa da quella
dell'art. 2043 e, particolarmente, l'art. 2059 cod. civ..
Si ricorda, al riguardo, che «la
mancata indicazione delle norme di diritto su cui il ricorso per cassazione si
fonda non è idonea a determinarne l'inammissibilità allorché le ragioni
giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento siano desumibili
dall'insieme degli argomenti addotti dal ricorrente» (ex multis, Cass. n. 1606
del 2005; n. 12127 del 2004; in termini ancora più puntuali, Cass. n. 10501 del
1993 seguita da numerose conformi ‑ aveva sottolineato che «L'indicazione, ai
sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., delle norme che si assumono violate
non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini
dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al
fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i
limiti della impugnazione, sicché la mancata od erronea indicazione delle
disposizioni di legge non comporta l'inammissibilità del gravame ove gli
argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare
le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la
delimitazione del quid disputandun». Le SS.UU. di questa Corte, muovendosi
nella stessa logica, hanno, d'altro canto, statuito che «Il ricorso per
cassazione è ammissibile anche se non indica gli articoli di legge che si
assumono violati, purché, nel chiedere la cassazione per il motivo di
violazione di norma di diritto, il ricorrente indichi per quale aspetto la
decisione è in contrasto con una norma di legge ed avrebbe perciò potuto essere
diversa, spettando poi alla Corte di verificare la conformità della decisione
della questione alla norma che avrebbe dovuto esservi applicata» (Cass. sez.
un. n. 9652 del 2001).
Da quanto osservato consegue,
dunque, che l’esposizione del primo motivo, concretandosi anche in una censura
alla sentenza impugnata per non avere riconosciuto il danno all'immagine in sé
come danno non patrimoniale, oltre che come danno patrimoniale, propone una
violazione dell'art. 2059 cod. civ..
§1.3. Questa precisazione
consente a questo punto di esaminare il primo motivo sulla base di quello che
appare lo stato attuale dell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte in
punto di distinzione fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Al riguardo la giurisprudenza
della Corte e segnatamente quella di questa Sezione si è attestata su una linea
interpretativa che identifica il danno patrimoniale riconducibile direttamente
all'art. 2043 cod. civ. esclusivamente in quello concretatosi in una conseguenza
del fatto illecito di tipo economico, facendo rifluire nella nozione di danno
non patrimoniale, oltre naturalmente al danno morale in senso soggettivo,
quelle fattispecie di danno che l'evoluzione giurisprudenziale ‑ tenuta
presente in parte dell'esposizione del motivo, come si è visto ‑ identificava
come danni patrimoniali in senso non economico e particolarmente le fattispecie
di danno per lesione in sé di una situazione giuridica riconducibile ai diritti
fondamentali della persona.
L'approdo a tali risultati è
stato espresso nelle sentenze n. 8827 e 8828 del 2003 e, per quanto qui
interessa è espresso dai seguenti tre principi di diritto.
Il primo di essi è che «nel
vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione ‑ che,
all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ‑, il danno
non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni
ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso
nel danno morale soggettivo».
Il secondo è che «la lettura
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. va tendenzialmente
riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di
danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi
pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela
risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno
patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno
biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione
dell'integrità psicofisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del
danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta
esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema
d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti
conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Ne
deriva che, nella liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori, il giudice,
in relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno alla
persona, non può non tenere conto di quanto già eventualmente riconosciuto a
titolo di danno morale soggettivo, pure esso risarcibile, quando vi sia la
lesione di un tale tipo di interesse, ancorché il fatto non sia configurabile
come reato».
Il terzo è nel senso che «il
danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse
inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini
della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva dì legge correlata
all'art. 185 cod. pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del
fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente
la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge
fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei
diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente,
ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso
determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non
patrimoniale».
§1.4. Ora, tra i principi sopra
riportati, ai fini dell'esame del motivo, importa considerare l'affermazione
della risarcibilità, nonostante la mancanza di un'espressa previsione in tal
senso per come richiesto dall'art. 2059 cod. civ., del danno non patrimoniale,
allorquando venga in rilievo la lesione di un diritto inviolabile inerente alla
persona non avente natura economica ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.
Questa affermazione è stata
chiaramente riferita alla persona fisica.
In entrambe le sentenze, per la
verità, si ricorda ma prima di sviluppare l'argomentazione innovativa espressa
dai richiamati principi ‑ Cass. n. 2367 del 2000, come pronuncia che si era
espressa «nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non
patrimoniale previsto dall'art. 2059 e il danno morale soggettivo va altresì
ricordato che questa S.C. ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale,
evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in
favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente
configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo».
Ma successivamente non si fa
alcun accenno alle persone giuridiche o agli enti collettivi.
Si tratta di vedere se in qualche
modo il principio innanzi ricordato sia riferibile ‑ e, in caso positivo, entro
quali limiti ‑ anche alle persone giuridiche ed in genere agli enti collettivi
pur privi di personalità giuridica, ma comunque considerati dall'ordinamento
dotati in vario modo di soggettività giuridica.
Il tema ‑ per quel che consta ‑
non risulta approfondito nella giurisprudenza di questa Corte successiva alle
citate sentenze. Risulta soltanto sfiorato da una decisione della Prima Sezione
(Cass. n. 12110 del 2004) in tema di risarcimento del danno non patrimoniale ai
sensi della l. n. 89 del 2001, la quale, considerando gli arresti delle citate
sentenze e riprendendo una enunciazione fatta in una sentenza di poco anteriore
(si tratta di Cass. n. 5664 del 2003, la quale ebbe così a statuire: «in tema
di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, va esteso anche
alle società di persone il principio, valevole per le persone giuridiche,
secondo cui il danno non patrimoniale non è ravvisabile sulla scorta della mera
tensione o preoccupazione che detta durata sia in grado di arrecare ‑
vertendosi in tema di riflessi sull'equilibrio psichico, sulla sfera dei
sentimenti e degli affetti, propri soltanto della persona fisica ‑ ma può
dipendere solo dalla compromissione di quei diritti immateriali della
personalità che sono compatibili con l'assenza della fisicità, quali i diritti
all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione e,
dunque, è ipotizzabile alla condizione che la controversia, in relazione al cui
eccessivo protrarsi si chieda riparazione, coinvolga, direttamente o
indirettamente, gli indicati diritti, di modo che viene correttamente escluso
quando la domanda abbia consistenza soltanto patrimoniale, e non si alleghi per
il ritardo della pronuncia su di essa alcun effetto pregiudizievole per detti
diritti. Le società di persone, infatti, pur essendo prive di personalità
giuridica, sono munite di propria soggettività e sono parte in causa nelle
controversie ‑ comprese quelle per l'equa riparazione di cui trattasi ‑
riguardanti i rapporti ad esse direttamente riferibili quale centro autonomo d'imputazione
di diritti e doveri; ne, rileva in proposito l'eventuale disagio psichico del
socio o dell’amministratore della società, trattandosi del turbamento di un
soggetto diverso dalla parte»), ebbe a statuire che «in tema di equo indennizzo
per irragionevole durata del processo, se della richiesta di risarcimento
avanzata da una persona giuridica con riferimento a pretesi danni non
patrimoniali deve astrattamente predicarsi la legittimità (atteso che lo stesso
art. 34 della Convenzione di Roma riconosce alle organizzazioni non governative
ed ai gruppi di privati il diritto di agire dinanzi alla Corte europea, e
l'art. 53 della legge di ratifica vieta ogni interpretazione delle norme
sopranazionali restrittiva, riduttiva o limitativa dei diritti in esse
riconosciute), la richiesta medesima non può, in concreto, avere ad oggetto
(cosi come per le persone fisiche, secondo l'”id quod plerumque accidit")
l'allegazione del mero patema d'animo e della semplice ansia che la
procrastinata incertezza sull'esito delle vicende processuali comporta fino
all'emanazione della sentenza, dovendo i lamentati danni incidere, per
converso, direttamente o indirettamente sui diritti immateriali dell'ente quali
quello all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine, alla reputazione». A
tale affermazione Cass. n. 12110 del 2004 pervenne assumendo come premessa sia
pure in modo generico e senza approfondimenti la sentenza n. 8828 del 2003 e la
successiva sentenza n. 233 del 2003, con la quale la Corte Costituzionale
prese sostanzialmente atto della nuova lettura costituzionale dell'art. 2059
cod. civ. data da questa Corte: lo rivela la lettura della motivazione.
Com'è noto, la giurisprudenza
successiva della Prima Sezione di questa Corte ha, tuttavia, abbandonato (poco
dopo la sentenza n. 12110 del 2004) quell' affermazione, pervenendo ad
individuare il danno non patrimoniale risarcibile alla persona giuridica ai
sensi della legge n. 89 del 2001 proprio nel danno morale soggettivo. Lo ha
fatto, peraltro, sotto la spinta di un orientamento affermatosi in tal senso
nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo:
si veda Cass. n. 13163 del 2004 (poi seguita a molte altre e da ultimo da Cass.
n. 7145 del 2006), che ebbe a statuire il seguente principio di diritto: «in
tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi
dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche
(e, più in generale, per i soggetti collettivi) il danno non patrimoniale,
inteso come danno morale soggettivo, tenuto conto della giurisprudenza della
Cedu, e non diversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche,
conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del
diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che
la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla
gestione dell'ente o ai suoi membri; sicché, pur dovendo escludersi la
configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa ‑ ossia di un danno
automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione ‑,
una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla
durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente,
sempre che l'altra parte non dimostri che sussistono, nel caso concreto,
circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale
danno sia stato subito dal ricorrente».
Nella sentenza n. 13163 del 2004
è detto, in particolare, espressamente che l'accoglimento della impostazione
scaturente dalla sentenza n. 8828 del 2003 «comporta, peraltro, se non l'esclusione,
certamente il drastico ridimensionamento, per le persone giuridiche e per le
organizzazioni collettive in genere, della possibilità di ottenere il
risarcimento del danno non patrimoniale nell'ipotesi considerata dall'art. 2
della citata legge 89/01, essendo assai difficilmente ipotizzabile che tale
danno, in caso di irragionevole durata del processo, possa materializzarsi in
un pregiudizio diverso da quello costituito da disagi e turbamenti di carattere
psicologico (desagrements) nelle persone preposte alla gestione dell'ente o nei
suoi membri, quando esso abbia struttura collettiva».
Sembrerebbe, pertanto, che
l'abbandono della logica della sentenza n. 12110 sia dipeso da ragioni che non
sono in alcun modo ispirate da una non condivisione dell'idea che anche la
persona giuridica od il soggetto collettivo possa lamentare un danno non
patrimoniale a situazioni giuridiche di diretta derivazione costituzionale
afferenti alla persona, bensì per un verso ‑ e soprattutto ‑ dalla logica
accolta dalla Corte di Strasburgo e, per altro verso, sia pure
consequenzialmente, dalla difficoltà di individuare, in relazione al danno da
irragionevole durata del processo, la lesione di situazioni di quel genere, sia
pure riferibili di riflesso all'ente.
Mette conto di rilevare che, a
ben vedere, nella logica ispiratrice delle sentenze nn. 8827 e 8828 l'esistenza nell'art. 2
della l. n. 89 del 201 dell'espressa previsione di risarcibilità del danno non
patrimoniale assegnerebbe al problema della configurabilità di un danno non
patrimoniale per la persona giuridica o l'ente collettivo un confine limitato,
trattandosi solo di individuare il danno risarcibile, ma non la risarcibilità
del danno ed i limiti correlativamente alle situazioni giuridiche, che, invece,
è il ben più ampio confine entro il quale in ambito civilistico generale di
tutela ai sensi dell'art. 2043 e segnatamente 2059 cod. civ. si pone il
problema della risarcibilità di un danno non patrimoniale per le persone
giuridiche.
§1.5. Il tema di indagine della
configurabilità di un danno non patrimoniale della persona giuridica sulla
falsariga del concetto di danno non patrimoniale ipotizzato dalle sentenze del
2003 non riceve alcun apporto nemmeno da un settore nel quale si è configurato
un danno all'immagine di una persona giuridica, ma lo si è fatto con riguardo
al danno in senso economico ricollegatesi alla lesione dell'immagIne: si vuole
alludere alla giurisprudenza della Corte dei Conti che, da ultimo, con l'avallo
delle SS.UU., ha ampiamente riconosciuto un danno all'immagine della P.A. per
fatto del dipendente, ma lo ha fatto appunto sotto il profilo del danno
patrimoniale, ravvisandolo nella spesa in ogni caso necessaria per il
ripristino dell'immagine deteriorata dal comportamento del dipendente (si veda
Cass. Sez. un. n. 14990 del 2005, che ha riconosciuto la giurisdizione della
Corte dei Conti sotto tale profilo).
§1.6. Ritiene, ora, il Collegio
che nella logica accolta dalle sentenze nn. 8827 e n. 8828 del 2003 in punto di
configurabilità di un danno non patrimoniale diverso dal danno morale
soggettivo (e, naturalmente, da quello biologico) nei casi in cui vi sia una
lesione di diritti della persona aventi fondamento nella Costituzione, si debba
riconoscere tale risarcibilità anche allorquando si verifìchi la lesione dì un
diritto della persona giuridica o del soggetto giuridico collettivo, che
rappresenti l'equivalente di un diritto avente detta natura riferibile alla
persona fisica e non supponente proprio per questo la fisicità del soggetto
titolare.
In questa ottica, si deve
affermare la risarcibilità della lesione dello stesso diritto all'esistenza
nell'ordinamento come soggetto (fin quando sussistano le condizioni di legge),
del diritto all'identità, del diritto al nome e del diritto all'immagine della
persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo. Tale risarcibilità va
riconosciuta ‑ a prescindere dalla verificazione di eventuali danni
patrimoniali conseguenti per la configurabilità di un danno di natura non
patrimoniale, rappresentato dalla deminutio di tali diritti che la lesione è di
per sé idonea ad arrecare e che ‑ come si dirà ‑ rappresenta un danno‑
conseguenza della lesione.
Per tali diritti, che
rappresentano l'equivalente, in relazione alla persona giuridica o all'ente
collettivo, dei diritti della persona fisica aventi fondamento diretto nella
Costituzione e precisamente nell'art. 2, si impone il riconoscimento della
risarcibilità del danno non patrimoniale in ragione di una espressa previsione
della stessa norma costituzionale dell'art. 2, la quale riconosce i diritti
inviolabili dell'uomo, cioè della persona fisica, anche nelle formazioni
sociali, alle quali qualsiasi soggetto collettivo meritevole di tutela secondo
l'ordinamento, sia esso dotato della personalità giuridica o di una meno
formale soggettività è riconducibile. Sarebbe, invero, contraddittorio
riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di un
diritto fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce direttamente
come tale e non riconoscerla alla "formazione sociale", la quale è
pur sempre espressione di "uomini nati da ventre di donna". Tali
diritti fondamentali, essendo quelli che identificano il soggetto
dell'ordinamento o ne individuano la dimensione nel contesto sociale o in
specifici contesti sociali, assumendo la stessa funzione nei confronti del
soggetto collettivo, cioè identificandolo od esprimendone quella dimensione,
meritano a livello risarcitorio lo stesso trattamento che meritano quando siano
riferiti alla persona fisica, perché, se cosi non fosse, si verificherebbe una
manifesta contraddizione con il riferimento della garanzia di tutela delle
posizioni fondamentali anche al loro esplicarsi nelle formazioni sociali.
Inerendo tali diritti all'individuazione ed alla dimensione sociale della
formazione sociale e, quindi, a quello che può dirsi il senso minimo in cui una
tale formazione sociale può essere soggetto dell’ordinamento, posto che non si
può dare soggetto senza che ad esso sia garantita l'esistenza e senza che come
tale sia individuabile ed assuma una determinata dimensione nel contesto
sociale (espressa dal nome, dall'identità e dall'immagine), è giocoforza
considerare la tutelabilità del danno non patrimoniale per la lesione della
loro soggettività sub specie di esistenza, individuazione e dimensione sociale
quale precetto discendente dalla Costituzione non meno che per le persone
fisiche.
§1.7. Riconosciuta, dunque, la
risarcibilità del danno non patrimoniale alla persona giuridica ed al soggetto
collettivo per diretta derivazione costituzionale dall'art. 2 (non senza che si
debba sottolineare che a soggetti collettivi la stessa Costituzione si
riferisce direttamente in norme speciali, come l'art. 18 e l'art. 49, od
indirettamente, là dove determinati diritti costituzionalmente riconosciuti
sono riferibili anche all'ente collettivo: si pensi all'art. 41 in punto di iniziativa
economica), sorge il problema della identificazione di tale danno.
Ancora una volta va rifiutata la
logica della identificazione del danno nella stessa lesione della situazione
dell'ente collettivo riconducibile nel senso indicato ad una situazione che
evidenzi un interesse costituzionalmente tutelato. Deve, cioè, respingersi
l'individuazione del danno nel c.d. danno‑evento rappresentato dal fatto in sé
della stessa lesione. Va condivisa, invece, l'idea che anche in questo caso il
danno si debba identificare sempre in un danno conseguenza, cioè in accadimento
ricollegatesi alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di
causalità. Nel caso ‑ che è quello che qui interessa ‑ dell'immagine propria di
un ente collettivo, una volta considerato che in genere il diritto all'immagine
(nel senso in cui qui vi si allude, che non è quello della tutela dell'immagine
trasfusa in un documento), se riguardato dal punto di vista della persona
fisica presenta un aspetto che si esprime (a) nella considerazione
(reputazione) che un certo soggetto ha di sé e (b)nella considerazione
(reputazione) che di lui hanno i consociati in genere, ovvero specifiche platee
di consociati, con le quali il soggetto si relazioni particolarmente, si tratta
di domandarsi se questo duplice contenuto sia riferibile alla persona
giuridica.
Ad avviso del Collegio, la
risposta è positiva, pur dovendosi adattare questa duplicità di contenuto alla
peculiarità dell'ente collettivo.
Con riferimento al primo aspetto,
se non si può dire, per ovvie ragioni, che una persona giuridica od un ente
collettivo abbiano considerazione di sé, si può senz'altro dire che, operando
essi tramite persone fisiche, quelle che ne costituiscono gli organi, sembra
innegabile che l'agire di questi soggetti e, quindi, per loro tramite della
persona giuridica o dell'ente, risenta della considerazione che della posizione
della persona giuridica o dell'ente essi hanno, nel senso che quanto più alta è
tale considerazione tale agire ne risente positivamente e, quindi, attraverso
il meccanismo di imputazione del rapporto organico, ne risente l'agire
dell'ente.
Ne discende che è configurabile,
quale conseguenza di un fatto lesivo dell'immagine della persona giuridica o
dell'ente collettivo, la diminuzione della considerazione che attraverso i suoi
organi è riferibile alla persona giuridica o all'ente e tale diminuzione,
concretandosi in una incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che
ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente collettivo,
rappresenta un danno non patrimoniale che non si identifica nella lesione
dell’immagine in sé, ma ne rappresenta una conseguenza a detta lesione
ricollegata da un nesso causale. Che poi tale danno‑conseguenza debba nella
concretezza del caso presumersi di norma esistente, sulla base di una massima
di esperienza per cui la lesione dell'immagine della persona giuridica o
dell'ente si riverbera sul loro agire, perché percepita dalle persone fisiche
che agiscono come loro organi, non toglie che di danno‑conseguenza si tratti.
Si tratta di un danno che appare
risarcibile indipendentemente dal fatto che l'incidenza negativa sull'agire
delle persone fisiche che rappresentano gli organi dell'ente, abbia determinato
un danno in senso economico, cioè un danno patrimoniale. Si è, infatti, in
presenza di un danno che prescinde da tali conseguenze e si configura per il
solo fato che l'agire di dette persone e, quindi, l'agire dell'ente risente
della lesione all'immagine dell'ente stesso. In sostanza, poiché le persone
fisiche in capo alle quali sussiste il rapporto organico risentono necessariamente
nel loro agire della lesione dell'immagine dell'ente, è chiaro che ne risente
la loro azione di organi dell'ente e, quindi, quella dell'ente che per loro
tramite opera.
Un esempio è sufficiente a
chiarirlo: in presenza di una lesione all'immagine dell'ente, chi riveste la
titolarità di un suo organo ha la consapevolezza di dover agire per superare la
negatività espressa da tale lesione. Egli avrà, pertanto, un
"pensiero" in più nel prestare la sua opera e, quindi, quest'ultima
e, quindi, l'agire dell'ente non potrà che risentirne in termini di efficacia,
onde ‑ a prescindere da eventuali riflessi economici ‑ tale conseguenza integra
di per sé un danno non patrimoniale, senza che occorra, come fa la più recente
giurisprudenza in tema di equa riparazione, ricondurre tale danno alla nozione
di danno morale in senso soggettivo, atteso che il danno che viene in rilievo
concerne l'obbiettivo mutamento delle condizioni dell'agire dell'ente e non il
sentire delle persone attraverso le quali l'ente agisce e meno che mai un non
configurabile "sentire" dell'ente.
Peraltro, un danno‑conseguenza è
identificabile di norma nella lesione dell'immagine di tali enti ‑ ed è anzi
d'ancora maggiore percezione la sua configurabilità ‑ anche sotto il profilo
della diminuzione della considerazione che essi hanno genericamente fra i
consociati. Ciò, ancora una volta indipendentemente da eventuali conseguenze
economiche. Invero, la diminuita reputazione dell'ente presso i consociati o
presso una certa platea dì consociati, per la lesione della sua immagine, è un
danno‑conseguenza che non si identifica nella lesione in sé.
Il caso che si giudica consente
dì evidenziarlo: qui il danno‑evento è rappresentato dalla segnalazione alla
Centrale dei Rischi e dall'inserimento del relativo dato nell'apposita banca
dati. Questa situazione integra l'evento lesivo perché ha rilievo ai fini
dell'immagine dell'ente presso la platea di soggetti che accede o può accedere
a tale banca, la quale è funzionale a fornire l'immagine nel circuito bancario
dei soggetti che ricorrono o vogliono ricorrere al credito in punto di
esposizione debitoria e solvibilità. L'immagine dell'ente sotto tale profilo,
una volta avvenuta la segnalazione (indebitamente com'è pacifico nella specie)
non e più la stessa di prima dell’inserimento, in quanto, successivamente ad
esso, essa risulta astrattamente percepibile con la nota negativa derivante
dalla indicazione di una situazione di c.d. sofferenza. Il danno‑conseguenza è
rappresentato, invece, dalla effettiva percepibilità che quella platea ha della
segnalazione ed ha natura di conseguenza della lesione perché rappresenta il
risultato dell'inserimento nella banca dati. Queste precisazioni possono
sembrare un mero artificio, ma basta un esempio per escluderlo: si pensi ad una
segnalazione alla centrale che pervenga alla Centrale alla fine di un giorno
lavorativo e venga materialmente inserita alla fine dell'ultimo giorno
lavorativo del sistema bancario, di modo che sia fruibile soltanto il
successivo primo giorno della settimana successiva. Il danno‑evento appare
verificato con l'inserimento, m il danno-conseguenza si verifica quando inizia
la settimana lavorativa e la platea dei soggetti che possono accedere alla
Centrale Rischi può farlo.
§1.8. Riconosciuta la configurabilità
di un danno non patrimoniale all'immagine della persona giuridica o dell'ente
collettivo nei due sensi ipotizzati, si osserva che esso, come ogni danno non
patrimoniale, dovrà essere liquidato in via equitativa, avendosi riguardo a
tutte le circostanze del caso concreto.
§1.9. Ora, applicando gli esposti
principi alla vicenda di cui è processo, emerge che al Corte napoletana non li
ha osservati. La motivazione da essa adottata, per la verità, presenta
un'evidente ambiguità. Essa dapprima contrappone la lesione della reputazione
personale alla lesione della reputazione professionale (commerciale o
lavorativa), cosi palesemente evocano un concetto esposto dalla sentenza di
questa Corte n. 6507 del 2001 (che cita insieme ad altre) e, quindi, propone l'affermazione
che nel caso della prima il danno è in re ipsa, mentre nel caso della seconda
avrebbe natura patrimoniale e dovrebbe essere provato. Ma in tal modo a parte
l’inesatto ricorso al danno in sé ‑ non spiega affatto perché nella specie non
ricorrerebbe la lesione di quella che individua ‑ peraltro, senza
specificazioni ‑ come reputazione personale e che dovrebbe identificarsi
nell'immagine delle ricorrenti. Il dubbio prospettato dalle ricorrenti nel
senso che la Corte
partenopea avrebbe inteso negare la configurabilità di un danno alla
reputazione personale nei riguardi delle persone giuridiche non trova riscontro
in alcun passo della motivazione e, comunque, se avesse rappresentato il
retropensiero della sentenza, sarebbe erroneo, giu~ sta le considerazioni
svolte. D'altro canto, le successive considerazioni circa la non sufficienza
in entrambi i casi della prova del fatto lesivo, perché risulti provato il
danno, contraddicono la precedente affermazione dell'esistenza di un danno in
re ipsa. Mentre quelle ancora successive sulla brevità della durata
dell'inserimento nella Centrale Rischi e sulla esiguità della somma indicata in
sofferenza, pur essendo riferite alla reputazione commerciale, ove riferibili,
in ragione della precedente affermazione della non sufficienza della prova del
fatto lesivo anche per la prova del danno alla reputazione personale, incorrono
nella censura di cui al secondo motivo, come si dirà fra poco.
§1.10. Il primo motivo è,
pertanto, fondato nei limiti soggettivi di cui si dirà.
La Corte napoletana, che era
stata richiesta di riconoscere nel fatto della indebita segnalazione alla
Centrale Rischi sia un danno all'immagine come tale e, quindi, non
patrimoniale, sia un danno all'immagine in senso economico e, quindi,
patrimoniale, non ha riconosciuto il primo, che, invece, in forza dei rilievi
svolti era riconoscibile e doveva liquidarsi equitativamente. Lo era, tuttavia,
come ha dedotto la resistente soltanto nei riguardi della I., poiché la
lesione dell'immagine come tale, in quanto determinata dalla segnalazione, che
concerneva direttamente soltanto la
I., si è potuta verificare per effetto di essa soltanto nei
suoi riguardi, essendo il dannoevento costituito dalla segnalazione induttiva
dell'inserimento relativo soltanto a detta società. Mentre eventuali
conseguenze dannose lesive del diritto all'immagine delle altre due società non
possono essersi ricollegate soltanto alla segnalazione seguita
dall’inserimento, ma alla combinazione di essa con altri fattori inerenti il collegamento
fra esse e la I.
ed incidenti appunto su quell'immagine. D'altro canto, il primo motivo è
incentrato sulla indicazione come fatto lesivo della segnalazione induttiva
dell'inserimento: lo rivela, a parte tutta la sua esposizione, in particolare, quanto
precisato nella pagina diciassette del ricorso, dove si allude al "fatto
specifico", alla rappresentazione di circostanze non veritiere ala
Centrale Rischi, alla comunicazione di semplici informazioni non veritiere,
tutti concetti che evocano come evento lesivo la segnalazione. Ciò è tanto vero
che solo sul finire di quella pagina, dimenticandosi che l'esposizione del
motivo concerneva la doglianza circa la mancata affermazione del danno
all'immagine come tale, si fa riferimento al danno in senso economico alludendo
al ritardo nella concessione del finanziamento Isveimer.
Il primo motivo va, dunque,
accolto nei riguardi dell'I. e rigettato nei confronti delle altre due società
ricorrenti.
La sentenza impugnata va cassata
in relazione ed il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di
diritto: «Poiché anche nei confronti della persona giuridica ad in genere
dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non
patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica
della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali
della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra
l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la
lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se
verificatosi, e so dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla
diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si
esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale
diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi
della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto
il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in
genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o
l'ente di norma interagisca. il suddetto danno non patrimoniale va liquidato
alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le
circostanze del caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte
di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia
quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la
risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lezione del
diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via
equitativa secondo la circostanze concrete del caso».
§3. Con il secondo motivo si
deduce «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia e violazione degli artt. 1226, 1374, 1375, 2043,
2697» cod. civ. Ci si duole dell'affermazione che comunque l'esiguità della
somma indicata come oggetto della sofferenza e la breve durata di quest'ultima
escluderebbero un danno.
Si rileva anzitutto che anche
tale ragionamento svolto dalla Corte territoriale ed oggetto della censura di
cui al motivo presenta una certa dose di ambiguità. Ciò, con riferimento
all'oggetto cui si riferisce. Infatti, si tratta di un ragionamento che viene
svolto dopo le considerazioni che quella Corte enuncia per distinguere il danno
alla reputazione personale da quello alla reputazione commerciale. Tali
considerazioni - come emerge dalla motivazione riportata nel su esteso svolgimento
processuale e come si è già adombrato poco sopra ‑ pongono dapprima un netto
distinguo fra lesione della reputazione personale e lesione della reputazione
commerciale, ma poi, del tutto contraddittoriamente, le accomunano entrambe
quanto alla necessità della prova del danno. Ne discende che, in ragione di
tale consecuzione di due affermazioni contraddittorie, il lettore della
sentenza, quando legge che la durata della segnalazione e l'esiguità della
somma iscritta «inducono ad escludere che vi sia stato pregiudizio della
reputazione commerciale della stessa» (cioè della società segnalata), è indotto
a credere che tale affermazione si riferisca sia al danno alla reputazione
personale (e, quindi, anche al profilo oggetto della censura accolta quanto al
primo motivo) che a quello alla "reputazione commerciale",
espressione che la Corte
territoriale sembrerebbe identificare come aspetto del diritto all'immagine in
relazione al quale si sarebbero verificate le asserite (dalle ricorrenti)
conseguenze negative economiche (danno patrimoniale). È indotto a credere,
cioè, che una segnalazione alla Centrale Rischi di una inesistente sofferenza,
ove abbia una durata come quella che ha avuto la segnalazione di cui è processo
e concerna una sofferenza di quel valore (lire 2.000.000), non determini non
solo ‑ aspetto su cui questa Corte non deve interloquire ‑ la prova per
presunzioni della verificazione come conseguenza dannosa di un danno in senso
economico, ma nemmeno di un danno all'immagine della società iscritta nel duplice
contenuto in precedenza indicato.
Con riferimento a quest'ultimo,
sia l’uno che l'altro argomento della sentenza impugnata ‑ che in sostanza
danno luogo ad un'affermazione negativa circa la sussunzione della fattispecie
concreta sotto quella astratta del danno all'immagine ‑ sono erronei,
dovendosi condividere: a) sia la prospettazione che la durata della
segnalazione (dal gennaio al marzo 1994) e quella della conseguente annotazione
in sofferenza (dal gennaio al maggio) non sono state affatto modeste; b) sia la
prospettazione che, al contrario di quanto opinato dalla Corte napoletana,
l'esiguità della somma iscritta a sofferenza ha avuto una maggiore efficacia
lesiva dell'immagine della società iscritta, essendo indice di uno stato di
decozione pur di fronte ad un debito esiguo.
In ogni caso, ai fini del
riconoscimento dell'esistenza del danno all'immagine nei sensi indicati nello
scrutinio del primo motivo e, quindi, in relazione alla lesione del diritto
all'immagine come determinativa di un danno non patrimoniale, detti elementi
possono soltanto svolgere rilievo ai fini della quantificazione del danno, non
essendo revocabile in dubbio che la lesione del diritto all'immagine si
verifichi per l'inserimento della notizia circa la sofferenza per un tempo
sufficiente a consentirne la percepibilità alla platea di coloro che alla
Centrale Rischi hanno accesso ed indipendentemente dall'importo della somma
indicata in sofferenza.
Il secondo motivo dev'essere,
dunque accolto e, nel procedere alla valutazione della sussistenza del danno
non patrimoniale all'immagine per la
I. nei sensi imposti dall'accoglimento del primo motivo, la Corte territoriale eviterà
di riproporre il ragionamento in punto di sussunzione qui censurato.
La censura di detto ragionamento ‑
in ragione del rigetto dei restanti motivi, tutti concernenti il mancato
riconoscimento del danno in senso patrimoniale (quello, per intendersi, che la Corte napoletana ha
ricollegato alla "reputazione commerciale"), resterà, viceversa,
priva di effetto per essi.